Art. 4.
(Realizzazione e manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia).

      1. Le regioni, direttamente o delegando le province interessate, provvedono a realizzare i tratti di competenza della rete

 

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degli itinerari ciclabili d'Italia, per stralci attuativi funzionali, entro due anni dall'assegnazione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

      2. Le regioni, direttamente o delegando le province interessate, provvedono a effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli itinerari ciclabili d'Italia compresi nella rete e insistenti sui rispettivi territori.